Um die Statuten im Format .pdf herunterzuladen, bitte hier klicken
Art. 1
COSTITUZIONE, SEDE E DURATA
E' costituito ai sensi dell'Art. 2602 del Codice Civile, della legge 21/12/99 n. 526
e decreti attuativi, il Consorzio volontario denominato "CONSORZIO DI TUTELA DEL MARRONE
DI SAN ZENO D.O.P.", più avanti denominato per brevità "Consorzio".
Il Consorzio ha sede legale in San Zeno di Montagna (VR) presso la sede Municipale.
Il Consorzio ha facoltà, con deliberazione Consiliare, di istituire e sopprime sedi
secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sul territorio italiano ed all'Estero.
I soci del Consorzio potranno liberamente trasferire la sede nell'ambito del comune,
previa comunicazione ai competenti uffici.
Il Consiglio ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata dell'assemblea
Art. 2
FUNZIONI, SCOPI E FINALITA'
Il Consorzio non ha scopi di lucro e si propone di:
-
difendere e tutelare la produzione ed il commercio del Marrone di San Zeno D.O.P.
e l'uso della sue denominazione;
-
promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche
peculiari;
-
propagandarne il consumo;
-
agevolarne il commercio e l'esportazione;
-
richiederne la registrazione od eventuali modifiche alla Denominazione di Origine
Protetta secondo quanto previsto dal reg. CEE n. 2081/90 e successive integrazioni.
Il Consorzio, fra l'altro, provvederà:
-
a distinguere e garantire il Marrone di San Zeno D.O.P. prodotto nel comprensorio
di cui al successivo art. 3 mediante l'apposizione di speciali marchi e contrassegni,
depositati a norma di legge; provvedendo alla difesa della denominazione stessa, in
Italia e all'estero, in armonia con le disposizioni legislative italiane e comunitarie
e con le convenzioni internazionali alle quali l'Italia abbia aderito o aderisca circa
l'uso della denominazione d'Origine Protetta o tipiche dei prodotti alimentari in
genere ed in particolare dei prodotti ortofrutticoli;
-
ad attuare opportune iniziative tendenti al perfezionamento ed al miglioramento qualitativo
del Marrone di San Zeno D.O.P. dando ai consorziati le necessarie direttive ed assistenza
di carattere tecnico, favorendo anche l'istruzione professionale delle maestranze
ed attuando tutte quelle iniziative tendenti a migliorare e tutelare la produzione,
la conservazione, il confezionamento e trasporto del Marrone di San Zeno D.O.P. al
fine di ottenere prodotti d'alta qualità;
-
ad esercitare un'attiva vigilanza sulla produzione e sul commercio del Marrone di
San Zeno D.O.P., sull'uso della sua denominazione e dei marchi e contrassegni consorziali,
anche unitamente agli appositi Organi Governativi, per impedire e reprimere abusi
o irregolarità, a danno degli interessi e dei diritti del Consorzio e degli associati,
promovendo anche azioni giudiziarie;
-
a mettere a disposizione dello Stato, Regioni e Province o altri Enti la propria organizzazione
per l'esecuzione, per conto o per incarico degli stessi, di funzioni aventi attinenza
con gli scopi del Consorzio;
-
applicare tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidate ai sensi del Regolamento
CEE 2081/90 e Reg. CEE 2082/92 e successive integrazioni e modifiche;
-
a promuovere, favorire, organizzare tutte quelle iniziative intese a valorizzare il
Marrone di San Zeno D.O.P. e ad accrescerne la rinomanza in Italia e all'estero.
Il Consorzio potrà altresì attivare tutte le iniziative volte al miglioramento della
produzione del Marrone di San Zeno D.O.P. e alla sua valorizzazione in ogni fase,
fornendo all'uopo la propria collaborazione ad altri enti e organismi del settore
anche attraverso la messa a disposizione di servizi per il raggiungimento di finalità
comuni.
Art. 3
ZONA E CARATTERISTICHE DI PRODUZIONE
La zona e le caratteristiche di produzione del Marrone di San Zeno D.O.P. sono quelle
indicate dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta "Marrone
di San Zeno" approvato in conformità al Reg. CEE 2081/92.
Art. 4
SOCI
Hanno diritto di essere ammessi a far parte del consorzio:
-
i produttori di Marroni, singoli od associati;
-
le imprese commerciali che abbiano i loro impianti o stabilimenti nella zona di produzione,
di cui all'art. 3, o che comunque commercializzino il prodotto d'aziende situate nella
zona indicata dal disciplinare e siano in grado di mantenere separate le produzioni
seguendo criteri e procedure che il Consiglio d'Amministrazione andrà ad adottare
con successivi regolamenti.
Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta di uno o più associati, può inoltre deliberare
di ammettere Soci, con diritto di voto consultivo, colore che con la loro attività
tecnica, commerciale, culturale hanno portato benefici e prestigio al Consorzio stesso
e alla diffusione del Marrone di San Zeno D.O.P.
Possono essere Soci, con voto consultivo, le Amministrazioni Comunali che ricadono
nel territorio di cui all'art. 3, la Comunità Montana del Baldo, l'Amministrazione
Provinciale di Verona, la Camera di Commercio I.A.A. di Verona, la regione Veneto.
Il Consorzio può aderire ad altri consorzi di valorizzazione di prodotti agroalimentari.
Art. 5
DOMANDA D'AMMISSIONE
La domanda d'ammissione deve essere presentata per iscritto e in essa devono essere
indicati:
-
la forma giuridica dell'impresa precisando se si tratta d'impresa individuale o di
società;
-
il nome e cognome del o dei titolari o dei legali rappresentanti.
Ogni domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta di pagamento della quota sociale
e della documentazione eventualmente richiesta dal Consiglio d'Amministrazione del
Consorzio che comprovi il possesso dei requisiti per l'ammissione.
Se la richiesta è fatta da società o da persona giuridica, alla domanda deve essere
unita copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, nonché copia della deliberazione
dell'organo sciale che l'ha autorizzata.
Sulla domanda d'ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione.
Contro l'eventuale decisione negativa la ditta interessata, entro trenta giorni, può
ricorrere al Collegio di Probiviri, che decide senza appello.
Nel caso di mancata accettazione della domanda la quota versata sarà restituita e
l'aspirante potrà ripresentare domanda non prima che siano trascorsi dodici mesi.
Le persone giuridiche sono rappresentate nel Consorzio dal legale rappresentante o
da un delegato nominato dai loro rispettivi organi statutari.
L'ammissione di un nuovo consorziato non costituisce modifica del presente atto.
Art. 6
OBBLIGHI DEI SOCI
I Soci hanno l'obbligo di:
-
osservare lo statuto e i regolamenti approvati in conformità dello stesso e di attenersi
alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
-
di versare le quote, il diritto d'ammissione e i contributi stabiliti a norma del
presente Statuto, nonché le eventuali penalità previste dallo Statuto o dal Regolamento
e a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse dei singoli consorziati;
-
di apporre i contrassegni e i marchi consortili su tutte le confessioni contenenti
il prodotto tutelato dal Consorzio;
-
di consentire ogni forma di controllo che il Consorzio riterrà di esercitare per l'accertamento
del rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento;
-
il Consiglio di Amministrazione, in base al Regolamento che verrà attuato applicherà
i previsti provvedimenti in caso di violazioni.
Art. 7
DIRITTI DEI SOCI
L'appartenenza al Consorzio da diritto al consorziato di ottenere:
-
i contrassegni ed i marchi da apporre sul prodotto;
-
le assistenze ed i vantaggi previsti dal presente Statuto.
Art. 8
RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE
La durata minima del vincolo per ogni consorziato è di due anni salvo quanto previsto
dai commi successivi.
L'impegno s'intende tacitamente prorogato di biennio in biennio, qualora tre mesi
prima della scadenza di ciascun biennio, il consorziato non comunichi con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla sede del Consorzio, la sua
volontà di recedere.
Il recesso, è consentito anche prima della scadenza del biennio al consorziato che
abbia cessato l'attività in tale caso la comunicazione dovrà essere fatta dal consorziato
entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività.
La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato
che abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure sia stato dichiarato fallito
non riabilitato e comunque abbia interessi contrastanti con quelli del Consorzio.
Tale deliberazione dovrà essere adottata entro sei mesi dall'avvenuto accertamento
della perdita dei requisiti di socio o comunque da quando il Consiglio di Amministrazione
ne sia venuto a conoscenza.
Le dichiarazioni di recesso o decadenza hanno efficacia al 31 dicembre dell'anno in
cui il recesso è stato comunicato o la decadenza è stata pronunciata a norma dei commi
precedenti ed il receduto o il decaduto sono tenuti a corrispondere le quote ed i
contributi maturati fino al 31 dicembre predetto.
Il Consorziato può essere escluso dal Consorzio con delibera del Coniglio di Amministrazione
quando:
-
commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o del regolamento e segnatamente
quando con la sua condotta, nello svolgimento dell'attività che interessa gli oggetti
del Consorzio, rechi pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso o ne danneggi l'opera;
-
sia moroso da oltre sei mesi nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto,
a qualunque titolo, debba al Consorzio;
-
si renda inosservante delle deliberazioni degli organi del Consorzio, ne rechi danno
morale al Consorzio o ai consorziati, non si trovi più in grado di partecipare al
raggiungimento degli scopi consortili.
Contro le decisioni di decadenza e di esclusione pronunciate dal Consiglio di Amministrazione,
l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dal provvedimento, al Collegio dei
Probiviri, la cui decisione è inappellabile.
Il consorziato escluso non ha diritto alla restituzione della quota sociale.
Art. 9
PATRIMONIO CONSORTILE
Il patrimonio del Consorzio è costituito;
-
dalla quota di associazione di euro 50 per socio, da versarsi all'atto della domanda
di ammissione;
-
dai diritti di ammissione dei nuovi soci stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
-
dai contributi volontari e di incoraggiamento versati da consorziati, da Enti pubblici
e privati, da terzi e da eventuali donazioni e lasciti.
Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il
suo reintegro da parte dei consorziati, stabilendone modalità e termini.
Le quote consortili non possono essere cedute a terzi con effetti verso il Consorzio
Art. 10
RISORSE DI GESTIONE
Alle necessità di gestione si provvede:
-
con il contributo associativo annuale dovuto dai consorziati;
-
con i contributi dovuti dai consorziati per la marchiatura;
-
con il contributo per il servizio di marchiatura;
-
con i proventi derivati da eventuali servizi resi ai consorziati a norma di regolamento
o per le attività delegato di cui all'art. 7;
-
con i contributi in conto gestione di Enti ed organismi pubblici o privati.
L'entità dei contributi di cui alle lettere b), c), e d) del comma precedente viene
fissata con deliberazione dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 11
ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni
esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo. Il bilancio
consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, salvo casi di comprovata necessità per i quali è concessa la proroga
di due mesi.
L'eventuale avanzo di gestione non potrà essere in alcun modo ripartito fra i consorziati,
ma dovrà essere accantonato in apposito fondo per essere reinvestito entro il secondo
esercizio successivo al suo conseguimento
Art. 12
ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:
-
l'Assemblea;
-
il Consiglio;
-
il Presidente;
-
il Collegio dei Sindaci;
-
il Collegio dei Probiviri.
Ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 12/04/2000 N. A 4289 all'interno del consiglio
di amministrazione deve essere rappresentata ogni categoria associata al consorzio,
secondo le seguenti percentuali:
-
66% degli agricoltori
-
34% imprese commerciali.
Quando al Consorzio no aderisca la totalità degli appartenenti ad una categoria, la
rappresentatività di ciascuna di esse è ridotta di una quantità proporzionale alla
quota di produzione (certificata o conforme) dei soggetti di ciascuna categoria non
aderenti al consorzio.
Art. 13
ASSEMBLEA
L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità
dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto,
vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria:
-
approva il bilancio consuntivo,
-
nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ed i Probiviri,
-
nomina il Presidente del Collegio Sindacale,
-
approva i regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione,
-
fissa i contributi associativi annuali di cui ala lettera "a" dell'art. 10,
-
delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori,
-
emana direttive per il funzionamento del Consorzio, per la sua attività e per il migliore
raggiungimento degli scopi consortili,
-
delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla Legge e dal presente atto alla
sua competenza.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quando ne faccia richiesta il Collegio
Sindacale o almeno un terzo dei consorziati. Le richieste dovranno essere motivate
con l'indicazione degli argomenti da trattare.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga del
Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla
legge.
L'assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per materia
di competenza o quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o un terzo dei consorziati,
sempre indicando gli argomenti da trattare.
Art. 14
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione
mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora luogo di adunanza, anche
diverso dalla sede legale del Consorzio e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere comunicato per lettera raccomandata o mediante affissione della
convocazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea presso la sede del Consorzio
e dovrà indicare la data dell'eventuale seconda convocazione.
La seconda convocazione non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.
Art. 15
INTERVENTO DEI SOCI
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i consorziati inscritti nel libro dei soci.
Gli intervenuti hanno diritto di voto attivo solo se inscritti nel libro dei soci
da almeno tre mesi.
I soci che non intervengono possono delegare altri soci a rappresentarli; un socio
non può rappresentare per delega più di due consorziati.
La delega per essere valida deve risultare da atto sottoscritto e firmato dal legale
rappresentante della ditta consorziata o da persona all'uopo designata nella domanda
presentata per l'ammissione al Consorzio e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea
stessa non oltre l'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
L'elezione delle cariche sociali avviene per scheda segreta.
Art. 16
PRESIDENZA
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua
assenza o impedimento dal Vice Presidente o in assenza od impedimento anche di questo
da altra persona designata dall'Assemblea tra i consorziati presenti.
L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e tre scrutatori.
Art. 17
MAGGIORANZE
L'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria delibera in prima convocazione con
la maggioranza dei consorziati; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera
a maggioranza degli intervenuti.
L'Assemblea straordinaria delibera con il consenso dei due terzi dei consorziati presenti
o rappresentati in Assemblea.
Delle delibere dell'Assemblea sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario.
Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, i verbali saranno redatti
da un Notaio.
Art. 18
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea,
composto da tre a nove membri anche non consorziati.
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Amministratori gli
altri provvederanno a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.
Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
Nel Consiglio di Amministrazione possono essere presenti in qualità di esperti o in
rappresentanza, con voto consultivo, un delegato della Camera di Commercio di Verona
ed uno dell'Amministrazione Provinciale di Verona
Art. 19
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RELATIVE DELIBERAZIONI
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure
quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri o dal Collegio
Sindacale.
La convocazione sarà fatta con lettera o fax indicante l'ora, la data, il luogo e
gli argomenti da trattare.
Essa dovrà essere spedita almeno cinque giorni prima e nei casi di urgenza con telegramma
da inviare due giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascun
consigliere.
Il Consiglio si reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette quando
siano presenti tutti i suo consiglieri.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza
dei suoi componenti.
Sono valide le deliberazioni votate con il consenso della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti è considerata valida la deliberazione per la quale ha dato
il voto chi presiede la riunione
Art. 20
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANZE
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute
per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni.
L'Assemblea può inoltre deliberare un compenso anche nella forma di gettoni di presenza.
Art. 21
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito
dei più ampi poteri per il funzionamento dello stesso, esclusi quei compiti che per
Legge o per contratto sono demandati al Presidente o all'Assemblea.
In ogni caso spetta al Consiglio di Amministrazione:
-
deliberare sulla convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria,
-
curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari,
-
deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sull'eventuale
esclusione degli stessi,
-
predisporre il bilancio consuntivo,
-
assumere o licenziare il personale fissando le mansioni e le retribuzioni,
-
nominare commissioni di esperti con funzioni tecniche e di controllo,
-
determinare i contributi per l'etichettatura dovuti al Consorzio,
-
compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle
finalità sociali,
-
deliberare sulle azioni giudiziarie attive o passive, transigere e compromettere in
arbitrati, comprare o vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire
iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni con debito pubblico,
con la cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro Ufficio o Istituto sia pubblico
che privato,
-
deliberare su casi di violazione del presente statuto e del regolamento,
-
deliberare la quantificazione del diritto di ammissione che devono corrispondere i
nuovi soci.
Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque delegare, in quanto per legge delegabile,
parte degli oggetti di cui sopra al Presidente, al Vice Presidente, a uno o più Consiglieri.
Per la gestione del Consorzio il Consiglio potrà valersi dei servizi e della collaborazione
di Enti Pubblici o di organizzazioni operanti nel settore.
Art. 22
PRESIDENTE
Il Consiglio alla sua prima costituzione e ad ogni sua rinnovazione elegge fra i suoi
membri un Presidente e un Vice Presidente.
La rappresentanza legale del Consorzio spetta al Presidente di fronte a terzi e in
giudizio, in sua assenza od impedimento al Vice Presidente.
La firma sociale spetta al Presidente e in caso di impedimento di questo o per i soli
affari urgenti al Vice Presidente.
Il Consiglio può delegare l'uso della firma sociale per determinare operazioni con
le limitazioni che crederà opportuno ad uno o più amministratori, a procuratori, o
a consulenti particolarmente esperti per ogni singolo settore, congiuntamente o non.
Art. 23
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, eletti
dall'Assemblea anche fra non consorziati. I Sindaci durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
L'Assemblea che nomina i sindaci, e tra essi il presidente del Collegio Sindacale,
determina il compenso loro spettante.
Art. 24
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea nomina il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri scelti tra non
consorziati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili, ai Probiviri è demandata
qualsiasi controversia tra Consorzio e consorziati, amministratori e liquidatori o
consorziati tra loro, ove non sia necessario il giudizio secondo norme di legge.
Art. 25
SCIOGLIMENTO E LIQUDAZIONE
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio,
l'Assemblea stabilisce la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori,
determinandone i poteri.
Art. 26
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di Legge
vigenti in materia e, in quanto applicabili, nelle previste dal Codice Civile, per
le società per azioni e quelle di cui gli articoli 2602 e 2615 del Codice Civile.
|